
| Pontificia Commissione per la Cinematografia STATUTO (1 gennaio 1952) |
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Art. 1 E' istituita la Pontificia Commissione per la Cinematografia. Art. 2 La Pontificia Commissione per la Cinematografia è l'organo della Santa Sede per lo studio dei problemi cinematografici che hanno attinenza con la fede e con la morale. Art. 3 La Pontificia Commissione per la Cinematografia ha la funzione di seguire gli indirizzi ideologici e gli atteggiamenti pratici della produzione filmistica e di promuovere l'attuazione delle norme direttive, emanate dalla Suprema Autorità Ecclesiastica. Art. 4 La Pontificia Commissione per la Cinematografia è a disposizione della S. Sede e degli Ecc.mi Ordinari per informazioni e per lo studio delle questioni da loro proposte. Art. 5 La Pontificia Commissione per la Cinematografia si mantiene in contatto con i Centri Cattolici Cinematografici nazionali e con l'Ufficio Cattolico Internazionale del Cinema, scambiando informazioni, collaborando, e valorizzandone la loro attività. Art. 6 La Pontificia Commissione per la Cinematografia si astiene normalmente da rilasciare giudizi favorevoli o negativi a copioni e a film, rimettendosi, nello spirito della " Vigilanti cura " ai singoli Centri nazionali, promossi dalla S. Gerarchia nei rispettivi paesi. Art. 7 La Pontificia Commissione per la Cinematografia è nominata dalla Santa Sede, ed è così composta: 1) Il Presidente, che dura in carica sei anni. 2) Il Consiglio (che assiste il Presidente) composto: a) Membri ipso iure, che sono: b) Quattro membri di libera scelta della S. Sede per la durata di tre anni. Due di essi possono essere laici. 3) Il Comitato esecutivo, presieduto dal Presidente e composto da: I membri del Comitato esecutivo durano in carica tre anni Art. 8 La Pontificia Commissione per la Cinematografia ha la sua sede nella Città del Vaticano. |