
| Nuovo Codice di Diritto Canonico (estratto) Giovanni Paolo II (25 gennaio 1983) |
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(omissis) LIBRO II - IL POPOLO DI DIO PARTE I - I fedeli TITOLO I - Obblighi e diritti di tutti i fedeli Can. 211 - Tutti i fedeli hanno il dovere e il diritto di impegnarsi perché l'annuncio divino della salvezza si diffonda sempre piú fra gli uomini di ogni tempo e di ogni luogo. Can. 212 - § 3. In modo proporzionato alla scienza, alla competenza e al prestigio di cui godono, essi hanno il diritto e anzi talvolta anche il dovere, di manifestare ai sacri Pastori il loro pensiero su ciò che riguarda il bene della Chiesa; e di renderlo noto agli altri fedeli, salva restando l'integrità della fede e dei costumi e il rispetto verso i Pastori, tenendo inoltre presente l utilità comune e la dignità della persona. Can. 218 - Coloro che si dedicano alle scienze sacre godono della giusta libertà di investigare e di manifestare con prudenza il loro pensiero su ciò di cui sono esperti, conservando il dovuto ossequio nei confronti del magistero della Chiesa. PARTE III - Gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica SEZIONE I - Gli Istituti di Vita Consacrata TITOLO II - Gli Istituti Religiosi CAPITOLO IV - Obblighi e diritti degli Istituti e dei loro membri Can. 666 - Nel fare uso dei mezzi di comunicazione sociale si osservi la necessaria discrezione e si eviti tutto quanto può nuocere alla propria vocazione e mettere in pericolo la castità di una persona consacrata. LIBRO III - LA FUNZIONE D'INSEGNARE DELLA CHIESA TITOLO I - Il Ministero della parola divina Can. 761 - Per annunciare la dottrina cristiana si adoperino i diversi mezzi, che sono a disposizione, in primo luogo la predicazione e l'istruzione catechetica, che tengono sempre il posto principale, ma anche la presentazione della dottrina nelle scuole, nelle accademie, conferenze e adunanze di ogni genere, e altresí la diffusione della medesima attraverso le dichiarazioni pubbliche fatte dalla legittima autorità in occasione di taluni eventi con la stampa e con gli altri strumenti di comunicazione sociale. CAPITOLO II - L'istruzione catechistica Can. 775 - § 1. Osservate le disposizioni date dalla Sede Apostolica, spetta al Vescovo diocesano emanare norme circa la materia catechistica e parimenti provvedere che siano disponibili gli strumenti adatti per la catechesi, preparando anche un catechismo, se ciò sembrasse opportuno, e altresì favorire e coordinare le iniziative catechistiche. § 2. Spetta alla Conferenza Episcopale, se pare utile, curare che vengano pubblicati catechismi per il proprio territorio, previa approvazione della Sede Apostolica. Can. 779 - L'istruzione catechetica sia trasmessa con l'uso di tutti gli aiuti, sussidi didattici e strumenti di comunicazione sociale, che sembrano più efficaci perché i fedeli, in modo adatto alla loro indole alle loro capacità ed età come pure alle condizioni di vita, siano capaci di apprendere piu pienamente la dottrina cattolica e di tradurla in pratica in modo più conveniente TITOLO III - L'Educazione Cattolica CAPITOLO I - Le scuole Can. 804 - § 1. All'autorità della Chiesa è sottoposta l'istruzione e l'educazione religiosa cattolica che viene impartita in qualunque scuola o viene procurata per mezzo dei vari strumenti di comunicazione sociale; spetta alla Conferenza Episcopale emanare norme generali su questo campo d'azione, e spetta al Vescovo diocesano regolarlo e vigilare su di esso. § 2. L'Ordinario del luogo si dia premura che coloro, i quali sono deputati come insegnanti della religione nelle scuole, anche non cattoliche, siano eccellenti per retta dottrina, per testimonianza di vita cristiana e per abilità pedagogica. TITOLO IV - Gli strumenti di comunicazione sociale e in specie i libri Can. 822 - §1. I pastori della Chiesa, valendosi del diritto proprio della Chiesa nell'adempimento del loro incarico, cerchino di utilizzare gli strumenti di comunicazione sociale. § 2. Sia cura dei medesimi pastori istruire i l`edeli del dovere che hanno di cooperare perché l'uso degli strumenti di comunicazione sociale sia vivificato da spirito umano e cristiano. § 3. Tutti i fedeli, quelli soprattutto che in qualche modo hanno parte nell'uso e nell'organizzazione dei medesimi strumenti, siano solleciti nel prestare la loro cooperazione alle attività pastorali, in modo tale che la Chiesa anche con tali strumenti possa esercitare efficacemente la sua funzione. Can. 823 - § 1. Perché sia conservata l'integrità della verità della fede e dei costumi, i pastori della Chiesa hanno il dovere e il diritto di vigilare che non si arrechi danno alla fede e ai costumi dei fedeli con gli scritti o con l'uso degli strumenti di comunicazione sociale, parimenti di esigere che vengano sottoposti al proprio giudizio prima della pubblicazione gli scritti dei fedeli che toccano la fede o i costumi; e altresí di riprovare gli scritti che portino danno alla retta fede o ai buoni costumi. § 2. Il dovere e il diritto, di cui al § 1, competono ai Vescovi, sia singolarmente sia riuniti nei concili particolari o nelle Conferenze Episcopali nei riguardi dei fedeli alla loro cura affidati, d'altro lato competono alla suprema autorita della Chiesa nei riguardi di tutto il popolo di Dio. Can. 824 - § 1. Se non è stabilito altrimenti, I'Ordinario del luogo, la cui licenza o approvazione per la pubblicazione dei libri va richiesta secondo i canoni del presente titolo, è l'Ordinario del luogo proprio dell'autore oppure l'Ordinario del luogo nel quale il libro viene effettivamente edito. § 2. Ciò che viene stabilito nei canoni di questo titolo sui libri, si deve applicare a qualunque scritto destinato alla pubblica divulgazione, se non consti altro. Can. 825 - § 1. I libri delle sacre Scritture non possono essere pubblicati senza essere stati approvati dalla Sede Apostolica o dalla Conferenza Episcopale; e parimenti perché le versioni delle medesime possano essere edite nelle lingue correnti, si richiede che siano state approvate dalla stessa autorità e contemporaneamente siano corredate da sufficienti spiegazioni. § 2. I fedeli cattolici, su licenza della Conferenza Episcopale, possono preparare e pubblicare le versioni delle sacre Scritture corredate da convenienti spiegazioni, in collaborazione anche con i fratelli separati. Can. 826 - § 1. Per ciò che attiene ai libri liturgici, si osservino le disposizioni del can. 838. § 2. Perché siano pubblicati di nuovo i libri liturgici o parti di essi, come pure le loro versioni nelle lingue correnti, deve risultare la concordanza con l'edizione approvata da un attestato dell'Ordinario del luogo in cui vengono effettivamente editi. § 3.1 libri di preghiere per l'uso pubblico o privato dei fedeli non siano pubblicati se non su licenza dell'Ordinario del luogo. Can. 827 - § 1. I catechismi come pure gli altri scritti pertinenti all'istruzione catechetica o le loro versioni, per essere pubblicati, devono avere l'approvazione dell'Ordinario del luogo, fermo restando il disposto del can. 775, § 2. § 2. Qualora non siano stati pubblicati con l'approvazione della competente autorità ecclesiastica o da essa successivamente approvati, nelle scuole, sia elementari sia medie sia superiori non possono essere adottati come testi-base dell'insegnamento i libri che toccano questioni concernenti la sacra Scrittura, la teologia, il diritto canonico, la storia ecclesiastica e le discipline religiose o morali. § 3. Si raccomanda che i libri che trattano le materie di cui al § 2, sebbene non siano adoperati come testi d'insegnamento, e parimenti gli scritti in cui ci sono elementi che riguardano in modo peculiare la religione o l'onestà dei costumi, vengano sottoposti al giudizio dell'Ordinario del luogo. § 4. Nelle chiese o negli oratori non si possono esporre, vendere o dare libri o altri scritti che trattano di questioni di religione o di costumi, se non sono stati pubblicati con licenza della competente autorità ecclesiastica o da questa successivamente approvati. Can. 828 - Non è lecito pubblicare di nuovo le collezioni dei decreti o degli atti editi da una autorità ecclesiastica, senza aver richiesto precedentemente la licenza della medesima autorità e osservate le condizioni da essa imposte. Can. 829 - L'approvazione o la licenza di pubblicare un'opera ha valore per il testo originale, non però per le sue nuove edizioni o traduzioni. Can. 830 - § 1. Rimanendo intatto il diritto di ciascun Ordinario del luogo di affidare a persone per lui sicure il giudizio sui libri, può essere redatto dalla Conferenza Episcopale un elenco di censori, eminenti per scienza, retta dottrina e prudenza, che siano a disposizione delle curie diocesane, oppure può essere costituita una commissione di censori, che gli Ordinari locali possano consultare. § 2. Il censore, nell'attendere al suo ufficio, messa da parte ogni preferenza personale, tenga presente solamente la dottrina della Chiesa sulla fede e sui costumi, quale è proposta dal magistero ecclesiastico. § 3. Il censore deve dare il suo parere per iscritto; se sarà risultato favorevole, l'Ordinario secondo il suo prudente giudizio conceda la licenza di procedere alla pubblicazione, espresso il proprio nome e altresi il tempo e il luogo della concessione; che se non la conceda, I'Ordinario comunichi le motivazioni del diniego allo scrittore dell'opera. Can. 831 - § 1. Sui giornali, opuscoli o riviste periodiche che sono soliti attaccare apertamente la religione cattolica o i buoni costumi, i fedeli non scrivano nulla, se non per causa giusta e ragionevole; i chierici poi e i membri degli istituti religiosi, solamente su licenza dell'Ordinario del luogo. § 2. Spetta alla Conferenza Episcopale stabilire norme sui requisiti perché ai chierici e ai membri degli istituti religiosi sia lecito partecipare a trasmissioni radiofoniche o televisive che trattino questioni attinenti la dottrina cattolica o la morale. Can. 832 - I membri degli istituti religiosi, per poter pubblicare scritti che trattano questioni di religione o di costumi, necessitano anche della licenza del proprio Superiore maggiore a norma delle costituzioni. LIBRO IV - LA FUNZIONE DI SANTIFICARE DELLA CHIESA Can. 838 - § 1. Regolare la sacra liturgia dipende unicamente dall'autorità della Chiesa: ciò compete propriamente alla Sede Apostolica e, a norma del diritto, al Vescovo diocesano. § 2. E' di competenza della Sede Apostolica ordinare la sacra liturgia della Chiesa universale, pubblicare i libri liturgici e autorizzarne le versioni nelle lingue correnti, nonché vigilare perchè le norme liturgiche siano osservate fedelmente ovunque. § 3. Apetta alle Conferenze Episcopali preparare le versioni dei libri liturgici nelle lingue correnti, dopo averle adattate convenientemente entro i limiti definiti negli stessi libri liturgici, e pubblicarle, previa autorizzazione della Santa Sede. PARTE I - I sacramenti TITOLO VII - Il matrimonio CAPITOLO I - La cura pastorale e gli atti da premettere alla celebrazione del matrimonio Can. 1063 - I pastori d'anime sono tenuti all'obbligo di provvedere che la propria comunità ecclesiastica presti ai fedeli quell'assistenza mediante la quale lo stato matrimoniale perseveri nello spirito cristiano e progredisca en perfezione. Tale assistenza va prestata innanzitutto: 1º con la predicazione, con una adeguata catechesi ai minori, ai giovani e agli adulti, e anche con l'uso degli strumenti di comunicazione sociale, mediante i quali i fedeli vengano istruiti sul significato del matrimonio cristiano e sul compito dei coniugi e genitori cristiani; 2º con la preparazione personale alla celebrazione del matrimonio, per cui gli sposi si dispongano alla santità dei doveri del loro stato; 3º con una fruttuosa celebrazione liturgica del matrimonio, in cui appaia manifesto che i coniugi significano e partecipano al mistero di unione e di amore fecondo tra Cristo e la Chiesa; 4º offrendo aiuto agli sposi perché questi, osservando e custodendo con fedeltà il patto coniugale, giungano a condurre una vita familiare ogni giorno più santa e più intensa. LIBRO VI - LE SANZIONI NELLA CHIESA PARTE II - Le pene per i singoli delitti TITOLO I - Delitti contro la religione e l'unità della Chiesa Can. 1369 - Chi in uno spettacolo o in una pubblica adunanza o in uno scritto pubblicamente divulgato, o in altro modo servendosi degli strumenti di comunicazione sociale, proferisce bestemmia od offende gravemente i buoni costumi o pronuncia ingiurie o eccita all'odio o al disprezzo contro la religione o la Chiesa, sia punito con una giusta pena. (omissis) |