
| Regolamento per le riprese audiovisive delle cerimonie e dei luoghi direttamente dipendenti dalla Santa Sede (febbraio 2002 - nuova edizione) |
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PREMESSA Lo sviluppo delle tecnologie di comunicazione sociale e l'incremento degli Organismi vaticani, preposti ai diversi settori dei mass-media, richiedono che venga opportunamente adeguato anche il " Regolamento per le riprese audiovisive delle cerimonie e dei luoghi direttamente dipendenti dalla Santa Sede ", pubblicato nel 1964 dalla Pontificia Commissione per le Comunicazioni Sociali. Al fine di favorire la missione evangelizzatrice della Sede Apostolica, detto Regolamento, disciplinando l'accesso in Vaticano di enti per le riprese e la produzione di materiale audiovisivo, vuole promuovere la partecipazione di molteplici produttori audiovisivi, evitando forme di monopolio e, nel contempo, assicurando la corretta gestione dei servizi audiovisivi. REGOLAMENTO Art. 1. Il presente "Regolamento" ha lo scopo di: a) favorire, per quanto possibile, l'accoglimento delle domande di riprese audiovisive delle cerimonie o dei luoghi direttamente dipendenti dalla Santa Sede, che per il loro scopo e per la loro qualità contribuiscano all'esatta e conveniente informazione dell'opinione pubblica; b) facilitare lo svolgimento di tali riprese, in modo che venga assicurato il debito rispetto alla missione religiosa e morale della Santa Sede e sia evitato disturbo alle funzioni sacre e alle cerimonie, nonché all'attività degli Uffici della stessa Santa Sede. Art. 2. Il "Regolamento" si applica a tutte le riprese e registrazioni televisive, cinematografiche, fotografiche, radiofoniche e discografiche, destinate alla pubblica informazione, richieste ed effettuate da qualunque persona o ente, riguardanti: a) funzioni sacre o cerimonie che si svolgono in presenza del Santo Padre; b) manifestazioni che si svolgono sotto la diretta responsabilità della Santa Sede o di un Organismo della medesima; c) persone, luoghi, edifici ed opere d'arte che si trovano sul territorio dello Stato della Città del Vaticano e nelle zone extraterritoriali dipendenti dalla Santa Sede. Art. 3. a) Le riprese che in casi speciali fossero direttamente autorizzate dal Santo Padre, quelle effettuate dal Centro Televisivo Vaticano e quelle realizzate dalla Radio Vaticana, destinate ai loro programmi, anche se diffuse in collegamento con l'estero, non sono assoggettate alle norme del presente " Regolamento ". b) Le riprese radiofoniche delle cerimonie eseguite dalla Radio Vaticana possono effettuarsi solo in collegamento con essa. Le riprese televisive delle cerimonie, realizzate dal Centro Televisivo Vaticano, possono effettuarsi in collegamento con esso. c) L'ammissione di produttori ad effettuare le riprese delle cerimonie (sia per le riprese in diretta sia per la realizzazione di particolari servizi informativi) è autorizzata dal Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali, fermo restando quanto stabilito dall'art. 7 d) seguente. Art. 4. Persone o enti che desiderano effettuare riprese o registrazioni di cui all'art. 2 presentano, al fine di ottenere l'autorizzazione necessaria, domanda scritta al Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali, Città del Vaticano. Art. 5. Le domande per effettuare tali riprese devono essere firmate dalla persona fisica richiedente o dal rappresentante legale dell'ente postulante, e possono essere utilmente accompagnate da raccomandazioni dell'Autorità Ecclesiastica competente. Dette domande devono giungere al Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali in congruo anticipo di tempo sulla data della ripresa desiderata. Art. 6. Le richieste inerenti le riprese devono essere dettagliate, indicando quanto segue: a) la lista precisa delle persone, dei luoghi o delle cerimonie e la data prevista per la ripresa medesima; b) lo scopo per cui si vuole effettuare la ripresa; se si tratta di documentari, con la richiesta si dovrà presentare anche il copione della sceneggiatura; se si tratta di una produzione televisiva o multimediale, occorrerà indicare l'argomento e lo sviluppo previsto; se si tratta di una produzione musicale, dovrà essere presentato il testo relativo; c) la dichiarazione sulla diffusione delle immagini, delle registrazioni o delle riprese (la data di trasmissione, le precauzioni prese circa eventuali inserimenti di pubblicità commerciale, ecc.); d) informazioni precise riguardo le persone ed il materiale che si intende utilizzare per le riprese. In nessun caso sarà accettata una richiesta per la realizzazione di una produzione che rientri nel genere " fiction " o che contempli la presenza di attori. Art. 7. Il Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali: a) esamina le domande e valuta la possibilità di soddisfarle; b) accerta se la ripresa richiesta corrisponda a quanto dichiarato nell'art. 1 del presente Regolamento; c) informa, qualora si tratti di riprese di maggiore importanza, soprattutto con riferimento alla Persona del Santo Padre, la Segreteria di Stato di Sua Santità ed attua le istruzioni ricevute. La Segreteria di Stato, in casi particolari ed urgenti, concederà l'autorizzazione necessaria, avvertendone il Pontificio Consiglio; d) quando si tratta di riprese televisive, informa il Centro Televisivo Vaticano, titolare giuridico del diritto-dovere di effettuare riprese televisive nel territorio della Città del Vaticano, e - d'intesa con esso - cura che vengano regolati, mediante opportuno accordo, i diritti connessi alla ripresa; e) quando si tratta di riprese che coinvolgono Enti della Santa Sede o dello Stato della Città del Vaticano, il Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali chiederà parere agli Enti medesimi sull'opportunità di concedere l'autorizzazione ai produttori richiedenti; ottenuto dal medesimo Pontificio Consiglio il nulla osta, detti produttori dovranno regolare direttamente con gli Enti interessati i diritti di ripresa e le modalità di accesso, mediante accordi; f) assicura un'opportuna e competente consulenza religiosa durante le riprese. Art. 8. Il Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali, visti gli accordi con gli Enti preposti, rilascia al richiedente l'autorizzazione ad effettuare le riprese ed informa il Corpo di Vigilanza dello Stato della Città del Vaticano, cui è affidato il compito di far rispettare le disposizioni relative alle riprese. Qualora i seguenti impegni non siano stati ratificati da accordi sottoscritti, il Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali, prima che inizino le riprese, chiede che il contraente si impegni per scritto a rispettarli, secondo quanto sotto indicato: a) osservare e far osservare a quanti sono incaricati delle riprese il massimo rispetto per i luoghi sacri e per tutto quello che concerne la Persona del Sommo Pontefice; b) far visionare al Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali, in casi particolari, il lavoro realizzato, prima che venga trasmesso; c) utilizzare il materiale filmato e sonoro registrato all'unico scopo per cui la ripresa è stata autorizzata; d) far pervenire, entro la data concordata, alla " Filmoteca Vaticana " una copia in formato professionale della produzione realizzata (cfr Statuto della Filmoteca Vaticana, art. 3, b, Acta Ap. Sedis, vol. 51, 1959, p. 875). (1) Art. 9. Per utilizzare il materiale visivo o sonoro registrato, ad uno scopo differente da quello per cui le riprese o registrazioni sono state autorizzate, occorre una nuova autorizzazione scritta del Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali, dopo aver consultato gli Organismi competenti. Art. 10. Il personale addetto alle riprese è tenuto a conformarsi alle disposizioni dell'Ispettore Generale del Corpo di Vigilanza dello Stato della Città del Vaticano, cui è affidata, ai sensi del precedente art. 8, la sorveglianza delle riprese stesse. Art. 11. Nei casi in cui le riprese di uno stesso avvenimento siano richieste da più produttori, il Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali favorirà un'intesa fra i richiedenti, al fine di evitare un eccessivo affollamento di operatori. Art. 12. Per produzioni audiovisive proprie, riguardanti esclusivamente i luoghi di loro competenza, gli Organismi della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano, prima di disporre in materia di riprese audiovisive, chiederanno il parere del Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali circa i progetti proposti, tenendo presenti le competenze e le finalità istituzionali del Centro Televisivo Vaticano e della Radio Vaticana.
(1) Nel caso di riprese televisive, gli eventuali impegni a far pervenire alla Videoteca del CTV copia del materiale girato saranno specificati nell'accordo di cui all'art. 7, d. |