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Pontificia commissione per il cinema, la radio e la televisione
STATUTO (16 dicembre 1954) |
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Art. 1 E' istituita la Pontificia Commissione per la Cinematografia, la Radio e la Televisione. Art. 2 La Pontificia Commissione per la Cinematografia, la Radio e la Televisione sono l'Organo delle Santa Sede per lo studio dei problemi del cinema, della radio e della televisione, che hanno attinenza con la fede e con la morale. Art. 3 La Pontificia Commissione per la Cinematografia, la Radio e la Televisione ha la funzione: di seguire gli orientamenti dottrinali e gli atteggiamenti pratici della produzione filmistica e delle trasmissioni radiofoniche e televisive; di indirizzare l'attività dei cattolici e di promuovere l'attuazione delle norme direttive, emanate dalla Suprema Autorità Ecclesiastica. Art. 4 La Pontificia Commissione per la Cinematografia, la Radio e la Televisione è a disposizione dei SS. Dicasteri ed Uffici della Santa Sede, e degli Eccmi Ordinari, per informazioni e per lo studio delle questioni da loro proposte. Art. 5 Al fine di favorire le produzioni e le emissioni conformi allo spirito cristiano e di preservare i fedeli da quelle moralmente negative, la Pontificia Commissione per la Cinematografia, la Radio e la Televisione si mantiene in contatto con i Centri Cattolici Cinematografici, Radiofonici e Televisivi nazionali e con le rispettive Organizzazioni Internazionali (O.C.I.C., UNDA), scambiando informazioni, collaborando e valorizzando la loro attività. Art. 6 La Pontificia Commissione per la Cinematografia, la Radio e la Televisione si astiene normalmente da pubblicare giudizi favorevoli o negativi sui films, o su trasmissioni radiofoniche o televisive rimettendosi, nello spirito delle norme emanate in proposito dalla S. Sede, ai rispettivi Centri nazionali, promossi dalla sacra Gerarchia nei singoli paesi. Art. 7 La Pontificia Commissione per la Cinematografia, la Radio e la Televisione è nominata dalla Santa Sede, ed è così composta: 1) Il Presidente, che dura in carica sei anni. 2) Il Consiglio di Presidenza, di cui fanno parte: a) Membri (ipso iure): b) Quattro Membri, al massimo, di libera scelta della Santa Sede. 3) Il Comitato Esecutivo, che è formato come segue: I Membri del Comitato Esecutivo durano in carica quattro anni. Art. 8 La Pontificia Commissione per la Cinematografia, la Radio e la Televisione ha la sua sede nella Città del Vaticano. DISPOSIZIONE FINALE Con la pubblicazione del presente Statuto negli "Acta Apostolicae Sedis", la Pontificia Commissione per la Cinematografia, la Radio e la Televisione subentra alla Pontificia Commissione per la Cinematografia. |