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Statuto della Filmoteca Vaticana
(16 novembre 1959) |
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Art. 1. Personalità giuridica e sede. - La Filmoteca Vaticana, istituita - in conformità alla Lettera Apostolica Boni Pastoris del 22 febbraio 1989 - da Sua Santità Giovanni PP. XXIII, in data 16 novembre l9S9, ha personalità giuridica. Essa ha sede nella Città del Vaticano. Art. 2. Scopo. - In conformità alla secolare tradizione della Santa Sede di accogliere i più notevoli documenti di storia e di cultura, la Filmoteca Vaticana ha lo scopo di raccogliere e conservare film e registrazioni delle riprese televisive che hanno attinenza alla vita della Chiesa e in particolare quelle riguardanti: a) il Sommo Pontefice, i Suoi Rappresentanti e i vari Organi della Curia Romana; b) le attività apostoliche e caritative nella Chiesa Universale e le opere culturali promosse da cattolici; c) la vita religiosa nel mondo; d) opere di alto livello artistico ed umano. Art. 3. Fonti della raccolta. - Concorrono a formare la raccolta della Filmoteca Vaticana: a) documentazioni cinematografiche e televisive che si trovano attualmente in possesso della Santa Sede; b) copie dei film girati e registrazioni delle riprese televisive eseguite sul territorio della Città del Vaticano e nelle zone estraterritoriali; c) film che nel futuro perverranno al Sommo Pontefice, agli Uffici della Santa Sede o alla Filmoteca stessa e che rispondano alle caratteristiche indicate nell'art. 2. Art. 4. Patrimonio e cespiti. - La Filmoteca Vaticana ha un suo patrimonio, ad essa assegnato dalla Santa Sede. Le liberalità inter vivos o mortis causa disposte a favore della Filmoteca Vaticana saranno destinate agli scopi della Filmoteca stessa. Art. 5. Direzione e amministrazione. - La direzione e l'amministrazione della Filmoteca Vaticana è affidata alla Pontificia Commissione per la Cinematografia, la Radio e la Televisione, la quale designa, su proposta del Presidente, un Officiale delegato alla gestione della Filmoteca stessa. Alla medesima Pontificia Commissione spetta in particolare: a) pubblicare il regolamento relativo al funzionamento della Filmoteca; b) approvare i bilanci preventivi e consuntivi; c) decidere su casi dubbi di ammissione di film alla Filmoteca. Art. 6. Rappresentanza. - La rappresentanza della Filmoteca Vaticana spetta al Presidente della Pontificia Commissione per la Cinematografia, la Radio e la Televisione congiuntamente all'Officiale delegato alla gestione della Filmoteca. In caso d'impedimento, il Presidente è sostituito dal membro digniore della Pontificia Commissione, e l'Officiale delegato da un vice-delegato. Art. 7. Disposizione finale. - Il presente Statuto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione negli Acta Apostolicae Sedis. (Cfr. Acta Apostolicae Sedis, vol. LI, p. 875-876) |